Reddito di Emergenza – Decreto di Maggio.

di | 6 Maggio 2020

La bozza del Decreto Maggio prevede che, a decorrere dal mese di maggio, sarà erogato, a seguito di specifica istanza, e per un periodo di tre mesi, il Reddito di Emergenza soltanto ai soggetti che ne hanno diritto.

In base alle “non definitive previsioni” dell’art. 19 del Decreto di prossima approvazione, il Reddito di Emergenza sarà erogato ai nuclei familiari che hanno subito forti contrazioni del reddito a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

In particolare, il suddetto Reddito toccherà “ai nuclei familiari che siano in possesso, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti”:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia di 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del DL n 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), e fino a un massimo di 800 euro mensili;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Le domande per ricevere il reddito di emergenza dovranno essere presentate all’INPS secondo quanto sarà stabilito non appena il Decreto verrà definitivamente approvato.

Va precisato che lo stesso articolo 19 al comma 3 stabilisce che il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti per far fronte alla crisi da covid 19 dal decreto-legge n 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge).

In particolare, non spetta se si è percepito o si percepisce una indennità tra le seguenti:

  • art. 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • art. 28 indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago
  • art. 29 indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme
  • art. 30 indennità lavoratori del settore agricolo
  • art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo

Il Reddito di emergenza è invece cumulabile con quello di cittadinanza e comunque non oltre la soglia totale degli 800 euro percepiti da uno dei componenti il nucleo familiare.

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