Limite all’utilizzo del contante: dal 1° gennaio 2023 innalzato a 5.000 euro

di | 8 Gennaio 2023

Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Il comma 384 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, infatti, introduce delle modifiche all’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all’uso del contante.

In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato art. 49. Viene infatti sostituito il riferimento al servizio di rimessa di denaro indicato all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (definizione prevista nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218) con la definizione servizio di rimessa indicata al vigente art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), n. 6), del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento:

  • di denaro contante
  • e di titoli al portatore in euro o in valuta estera,

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.

Si ricorda, sul punto, che l’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedeva che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000 euro. Successivamente l’art. 3, comma 6-septies, del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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