In arrivo comunicazioni di irregolarità su divergenze tra incassi telematici (POS) e trasmissione telematica dei corrispettivi

di | 8 Ottobre 2023

Con il Provv. del 03/10/2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito l’invio di comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto la divergenza tra:

  • incassi telematici; a tal proposito, si ricorda che l’art. 22 c. 5 del DL 124/2019, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti (l’art. 22 del DL 124/2019 riconosce un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati).
  • e trasmissione telematica dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche.

La discrasia si verifica quando l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse – Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 03/10/2023, l’art. 4 del DL 131/2023 prevede la possibilià:

  • per tutti i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023;
  • di beneficiare del ravvedimento speciale da operarsi entro il 15/12/2023.

Il riferimento è alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi ex art. 6 commi 2-bis e 3 del DLgs. 471/97, che sanzionano le condotte di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici e le violazioni relative alla mancata emissione di scontrini fiscali o documenti di trasporto.

Il ravvedimento è esteso ai soggetti nei cui confronti sia stata già constatata la violazione o a cui verrà constatata mediante verbale fino al 31/10/2023, che altrimenti resterebbero esclusi ex art. 13 comma 1 lett. b-quater del DLgs. 472/97.

Tuttavia, detti soggetti non devono aver già ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento e
sempreché questo avvenga entro il 15 dicembre 2023.

L’omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sanzionata nella misura del 90%, verrà ridotta a:

  • 1/8 nel caso di violazioni commesse nel 2023;
  • a 1/7 nel caso di violazioni commesse nel 2022.

Occorrerà inoltre ravvedere:

  • la dichiarazione infedele IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione del 90% ridotta a 1/8;
  • e l’omesso versamento da liquidazione periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o 15% con riduzione a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla o dalle violazione/i.

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