Nuovo Dpcm, nuove attività costrette alla chiusura e orari limitati per la ristorazione

di | 26 Ottobre 2020

Premessa

Preceduto dalla consueta ridda di anticipazioni, l’ennesimo decreto è stato emanato, mutando nuovamente – a cadenza ormai settimanale – il panorama nel quale gli operatori economici possono (o non possono più) esercitare la propria attività. Continua quindi lo stillicidio di norme, emanate, secondo quanto dichiarato, tenendo in considerazione criteri di proporzionalità e adeguatezza connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Ricordiamo che, in rapida sequenza temporale, si sono succeduti il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020  (vedasi approfondimento “Dal Dpcm anti-Covid nuove restrizioni alle attività imprenditoriali”, di Sandra Pennacini), seguito al  D.P.C.M. 18 ottobre 2020   (vedasi approfondimento “Nuova stretta anti-Covid, dal Dpcm ancora restrizioni alle attività di ristorazione e allo sport. Convegni e congressi solo a distanza”, di Sandra Pennacini).

Tali disposizioni vengono ora superate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che è stato strutturato sotto forma di riepilogo complessivo delle norme attualmente in vigore; talune altro non sono che la riproposizione di quanto già previsto dai precedenti provvedimenti, mentre importanti novità investono (ancora una volta) il settore della somministrazione di alimenti e bevande, e non solo.

Per quanto riguarda la circolazione delle persone sul territorio nulla cambia, restando possibile muoversi senza necessità di autocertificazione – salvo le più restrittive previsioni imposte da talune Regioni con il cd. “coprifuoco” – tuttavia si evidenzia la presenza nel decreto di tutta una serie di raccomandazioni, tra le quali quella di non lasciare il proprio Comune di residenza se non per le esigenze di lavoro, salute o stato di necessità. Vengono invece integralmente riproposte le norme specifiche applicabili in caso di rientro dall’estero, differenziate a seconda dei Paesi di provenienza.

Attività chiuse a partire dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020

Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 impone la sospensione di tutta una serie di attività che, in precedenza, erano autorizzate, seppure limitatamente al rispetto dei Protocolli e/o con limitazioni di orario.

A partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:
– Parchi tematici e di divertimento (art. 1, punto 9, lettera c); restano invece attive le attività ludico ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al decreto;
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, punto 9, lettera l);
– Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto (art. 1, punto 9, lettera m);
– Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso (art. 1, punto 9, lettera n);
– Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
– Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
– Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza”, es. tramite webinar (art. 1, punto 9, lettera o). Quanto alle attività di formazione con riferimento a specifiche materie, vedasi a seguire la voce scuola e formazione.

Attività limitate a partire dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 – Ristorazione

Ad essere limitate nell’orario di esercizio sono, ancora una volta, le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura, a norma dell’art. 1, comma 9, lettere ee) e ff).

– Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
– L’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per l’intera giornata vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 La consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).

Si riduce nuovamente il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti (quali potrebbero essere un ristorante che esercita, a quell’ora, solo l’asporto), ed alle private abitazioni (art. 1, comma 3).

Nuove previsioni per le attività autorizzate

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza, e fermo restando che le Regioni le considerino come compatibili con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Detto in altri termini, vale per tali attività, così come per la ristorazione, la possibilità che le Regioni impongano disposizioni più restrittive rispetto a quelle governative, di conseguenza è indispensabile verificare sempre anche la presenza di eventuali disposizioni a carattere locale (non solo regionale ma, potenzialmente, anche comunale).

Viene introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee guida in vigore (art. 1, comma 5).

Palestre, piscine, sport; centri benessere e centri culturali e ricreativi: le sospensioni dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione ad opera del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (art. 1, lettere e), f) e g) e mm)).

Sono sospese dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 le attività di:
– Palestre;
– Piscine
– Centri natatori
– Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee, rivolte ad evitare assembramenti.

L’attività sportiva presso centri e circoli sportivi può essere svolta solo all’aperto ed in forma individuale, e solo nel rispetto delle norme di distanziamento (due metri), fermo restando in ogni caso lo stop a piscine e palestre. Allo stesso modo resta permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sono inoltre sospese dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 le attività dei:
– Centri benessere;
– Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sempre dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.

Tornando allo sport, sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni degli sport individuali e di squadra, tranne quelli di interesse nazionale. Tali eventi autorizzati si possono comunque svolgere solo a porte chiuse, in assenza di pubblico, così come a porte chiuse si devono svolgere gli allenamenti degli atleti interessati.

È del tutto sospeso lo sport di contatto (a meno che non si tratti di atleti che partecipano a competizioni sportive di interesse nazionale). Per quanto riguarda lo sport di contatto non sono sospese le sole competizioni ma anche l’attività dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa, oltre che, ovviamente, l’attività amatoriale. (Per l’elencazione degli sport “di contatto” vedasi il Decreto 13 ottobre 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport).

Vietate tutte le tipologie di feste

Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; come si ricorderà, con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con ciò andando indirettamente ad assestare un duro colpo a tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già deve confrontarsi con il divieto di congressi, sagre e fiere.

Scuola e formazione

Un breve cenno a scuola e formazione: per quanto riguarda la prima, vengono mantenute le lezioni in presenza per la scuola primaria e secondaria (elementari e medie). La scuola secondaria di secondo grado, invece, dovrà adottare la didattica a distanza per almeno il 75% delle attività, e differenziare gli orari di accesso alle strutture scolastiche, eventualmente estendendo gli orari delle lezioni in presenza anche al pomeriggio. In ogni caso l’ingresso non potrà essere previsto prima delle 9.00 del mattino; tale disposizione è evidentemente tesa ad alleggerire il trasporto pubblico.

Anche per le Università è prevista una rimodulazione delle lezioni in modo tale da evitare la presenza, laddove possibile.

Per quanto riguarda, invece, la formazione, occorre distinguere la convegnistica in presenza (ad esempio la formazione professionale in materia fiscale in aula), che è, e resta, vietata, dalle specifiche eccezioni previste dal decreto in materia di formazione professionale.

Restano consentiti (art. 1, comma 9, lettera s)):

  • i corsi di formazione specifica in medicina generale;
  • i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
  • i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
  • i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione;
  • i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
  • corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire, anche in modalità non in presenza.

Raccomandazioni

Infine, il decreto prevede una serie di “raccomandazioni”, ovvero consigli dai quali non discende un vero e proprio obbligo (le conseguenze di un’eventuale violazione di tali raccomandazioni sono tutte da chiarire):

    • evitare di spostarsi, sia con mezzi pubblici che privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, e non di un divieto, non è necessario muoversi sul territorio muniti di autocertificazione, a meno che lo spostamento non venga eseguito in un lasso di orario nel quale la singola Regione e il singolo Comune abbia disposto il “coprifuoco”;
    • evitare di accogliere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
    • le riunioni tra privati devono essere svolte in modalità a distanza;
    • i datori di lavoro privati devono differenziare gli orari di ingresso al lavoro (chiaramente al fine di alleggerire il trasporto pubblico nelle ore di punta);
    • i datori di lavoro privati devono utilizzare la modalità di lavoro agile (qui si tratta di una forte raccomandazione).

App “Immuni”

Si segnala che, al fine di migliorare le funzionalità di tracciamento, il decreto introduce l’obbligo a carico dell’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, accedendo al sistema centrale di “Immuni”. Tale segnalazione di positività al sistema “Immuni”, sinora, era affidata al soggetto venuto a conoscenza della propria positività e, come recenti servizi di cronaca hanno dimostrato, il sistema non si è rivelato efficace, tanto da rendere il servizio reso dall’app pressoché inutilizzabile al fine del tracciamento.

Considerazioni finali

In conclusione, quello delineato dal decreto in vigore a partire da oggi non è un lockdown “dichiarato”, ma certamente non si discosta molto da esso; talune attività, già particolarmente provate dalle vicende degli ultimi mesi, vengono sospese del tutto, altre limitate al punto da rendere di fatto molto difficile la futura prosecuzione dell’attività.

Nel presentare le misure adottate, il Presidente del Consiglio in conferenza stampa ha dichiarato che sono già stati studiati appositi indennizzi a favore di coloro che saranno penalizzati da queste norme, quali contributi a fondo perduto (che dovrebbero essere accreditati direttamente sul conto dei beneficiari), nonché un’estensione del credito d’imposta affitti, della cassa integrazione ed altre provvidenze a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e della filiera agro-alimentare.

Tali misure, sempre secondo quanto dichiarato dal Presidente Conte, non sono da intendersi come sostitutive di quelle già in fase di previsione con il futuro decreto “Novembre”, bensì andranno ad aggiungersi alle stesse, e senza comportare ulteriori scostamenti di bilancio, posto che le risorse necessarie sarebbero già disponibili.

Non resta quindi che attendere questo nuovo decreto “straordinario”, connesso alle misure adottate con il D.P.C.M. qui in commento; decreto che, sempre secondo quanto annunciato in conferenza stampa, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale addirittura nella giornata di domani, martedì, ma in ordine al quale, al momento della stesura del presente contributo, nulla è ancora trapelato. Il tutto, chiaramente, sperando che alle promesse corrispondano i fatti, posto che a tutt’oggi vi sono soggetti che attendono ancora l’erogazione della cassa integrazione dei mesi scorsi, e che numerose domande di contributo a fondo perduto (ex art. 25 D.L. n. 34/2020 – decreto “Rilancio”) risultano ancora “in lavorazione”, ferme in una sorta di limbo dovuto al fatto che le risorse stanziate non si sono rivelate sufficienti, ed il previsto rifinanziamento della misura – con l’utilizzo delle risorse inutilizzate dal “bonus vacanze” – non ha ancora sortito alcun effetto concreto.

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