Fissati i nuovi termini per il pagamento delle cartelle: i chiarimenti delle Entrate-Riscossione

di | 25 Ottobre 2021

Il “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) fissa in 150 giorni dall’avvenuta notifica il termine di pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Per le cartelle di pagamento che saranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene invece ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Entro il 30 novembre 2021 dovranno essere versate integralmente:

le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio 2020 e 31 marzo, 31 luglio 2021.
A tal fine è possibile continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.

Il D.L. 146/2021 ha inoltre esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020, in caso di mancato pagamento; per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, tuttavia, la decadenza si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate. Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020-31 agosto 2021, il termine di versamento è rimasto fissato al 30 settembre 2021.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso altrettante FAQ pubblicate sul proprio sito a seguito dell’entrata in vigore del richiamato “decreto fiscale”.

Si ricorda che il provvedimento contiene anche la possibilità per i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta R&S (ex art. 3 del D.L. 145/2013) per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019, di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza sanzioni e interessi.

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