Le Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, L. 178/2020), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito un fondo, dell’importo di 1.000 milioni per l’anno 2021, per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai predetti soggetti.
Sotto il profilo soggettivo possono beneficiare dell’esonero contributivo gli iscritti:
- alle gestioni previdenziali dell’Inps (solo lavoratori autonomi);
- agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo cassa forense, CNPADC, ENPACL) e Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).
Inoltre, occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Il beneficio in commento, tuttavia, è subordinato all’integrazione di due requisiti previsti dalla normativa. Infatti il lavoratore autonomo o il professionista possono accedere al fondo per l’esonero contributivo a condizione che abbiano:
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.