Superbonus con CILA anche per gli immobili abusivi
Nuovi chiarimenti in tema di superbonus al 110% ex art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono arrivati in Commissione Finanze della Camera, in Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06630 del 15 settembre 2021.
Il quesito di maggior interesse riguarda senz’altro la possibilità di accedere al beneficio del superbonus al 110% per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal Comune di appartenenza (come previsto dall’art. 206-bis della Legge Regione Toscana n. 65/2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla Legge 27 luglio 1978, n. 392).
Nella Risposta parlamentare il MEF ricorda innanzitutto che il comma 13-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) convertito in Legge n. 108/2021, prevede che gli interventi oggetto del superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Per effetto di tali “semplificazioni” ai fini del superbonus non deve più essere presentata l’attestazione dello stato legittimo, essendo sufficiente che la CILA attesti:
• il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell’immobile;
• che la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento ammissibile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La Risposta fornita dal MEF è tanto concisa quanto rilevante nei contenuti poiché conferma, nella sostanza, che ai fini del superbonus l’aspetto fiscale va separato da quello della regolarità edilizia. Ne deriva che l’eventuale presenza di un abuso non può pregiudicare la spettanza della maxi detrazione al 110%, pur restando ferme, ovviamente, tutte le prerogative di controllo da parte delle relative amministrazioni comunali.
Si ricorda, inoltre, che è prevista la decadenza dall’agevolazione in argomento in tutti i casi in cui:
• la CILA non viene presenta;
• vengano effettuati interventi difformi rispetto a quanto indicato nella CILA;
• si omette l’attestazione dei dati richiesti dal nuovo comma 13-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020;
• vengano dichiarate informazioni non corrispondenti al vero.