Decreto “Sostegni-bis”: nuovo fondo perduto e credito d’imposta affitti

di | 5 Maggio 2021

È stata resa nota la bozza del nuovo decreto a sostegno degli operatori economici danneggiati dalla pandemia da Covid-19, il “Sostegni-bis”. Se le anticipazioni sin qui trapelate troveranno conferma, nel testo del decreto con le ulteriori misure per il sostegno alle imprese e all’economia da approvare in sede di Consiglio dei Ministri, che dovrà tenersi a breve, i contribuenti potranno giovarsi di nuove misure relative a contributo a fondo perduto e credito imposta affitti.

Premessa

Per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto di cui al decreto “Sostegni”, art. 1 D.L. n. 41/2021, vi è tempo fino al 28 maggio 2021, ma all’orizzonte già si prospetta un nuovo contributo a fondo perduto, ricco di sfaccettature. Il nuovo CFP, infatti, in parte sarà erogato automaticamente, sulla scorta dei dati risultanti dall’istanza CFP “Sostegni”, ma a ciò si affiancherà una nuova possibilità, subordinata ad istanza ed avente presupposti che guardano ad un diverso arco temporale.

Si prospetta quindi la necessità di effettuare nuovi conteggi a breve, così come subordinata a precise verifiche è la riapertura del credito imposta locazioni. Andiamo nel seguito a delineare i tratti delle due misure, così come risultanti dalla bozza di decreto.

Ipotesi di contributo a fondo perduto decreto “Sostegni-bis”

La bozza del decreto “Sostegni-bis” prevede l’ennesima riedizione del contributo a fondo perduto, da un lato a erogazione automatica, e dall’altro lato su istanza, nel rispetto di precisi requisiti.

CFP a erogazione automatica

Per quanto riguarda l’erogazione automatica, sarà accreditato un ammontare pari al 100% di quanto riconosciuto in base all’istanza presentata ai sensi del D.L. n. 41/2021 , salvo che il contributo non sia stato percepito indebitamente o restituito.

L’accredito avverrà automaticamente in conto laddove si sia prescelta tale via in sede di presentazione dell’istanza CFP decreto “Sostegni”, mentre se la scelta effettuata in origine è stata quella della fruizione sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, sarà l’ammontare di tale credito d’imposta ad essere raddoppiato rispetto a quanto originariamente riconosciuto.

Tutto questo, tuttavia, subordinatamente al fatto che la partita IVA risulti ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

CFP su presentazione di istanza

A questa erogazione automatica si affianca poi quella, subordinata a presentazione di istanza, che di fatto introduce un nuovo contributo a fondo perduto i cui requisiti guardano ad un arco temporale diverso da quello previsto dal D.L. n. 41/2021 .

La bozza del decreto “Sostegni-bis”, infatti, prevede la possibilità di presentare una nuova istanza (ad avvenuta approvazione del decreto ed emanazione del necessario provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate), nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • il contributo è comunque precluso agli enti pubblici di cui all’art. 74 , nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • la partita IVA deve risultare attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • possono accedere alla misura i contribuenti che rispettano i seguenti limiti, da verificarsi con riferimento al secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, per periodi coincidenti con l’anno solare, occorre guardare al 2019):
    • Ricavi ex art. 85 comma 1, lettere a) e b), TUIR inferiori a 10 milioni di euro:
    • Compensi ex art. 54, comma 1, TUIR inferiori a 10 milioni di euro;
    • Reddito agrario ex art. 32 TUIR inferiore a 10 milioni di euro;
    • Calo del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% calcolato guardando al lasso temporale mese di aprile anno x – mese di marzo anno x+1, ovvero deve essere rispettata la seguente condizione:
      • [(fatturato/corrispettivi 01/04/2020 – 31/03/2021) / 12] < di almeno il 30% del [(fatturato/corrispettivi 01/04/2019 – 31/03/2020) / 12]
      • Avvenuta trasmissione, per i soggetti tenuti a tale adempimento, della LIPE del I trimestre 2021.

Nel rispetto delle summenzionate condizioni, occorrerà presentare istanza, precisando se si intende fruire del contributo a fondo perduto con accredito in conto corrente oppure, in via alternativa e con scelta irrevocabile, mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

L’ammontare del CFP sarà variabile, applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile da aprile 2019 a marzo 2020 e aprile 2020 e marzo 2021; la percentuale è stabilita in base ai ricavi/compensi del secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, secondo il medesimo riferimento già utilizzato per la verifica della soglia massima di 10 milioni), come segue:

  1. Ricavi/Compensi inferiori o uguali a 100mila euro: 60%
  2. Ricavi/Compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro: 50%
  3. Ricavi/Compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro: 40%
  4. Ricavi/Compensi superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro: 30%
  5. Ricavi/Compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: 20%

In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà essere superiore a 150mila euro.

Con riferimento al contributo a fondo perduto periodo da aprile 2019 a marzo 2020 confrontato con aprile 2020 e marzo 2021, potranno presentare istanza anche coloro che hanno già usufruito del CFP decreto “Sostegni”, laddove dai conteggi emergesse un contributo a fondo perduto di ammontare superiore a quello risultante in base al diverso arco temporale previsto dal D.L. n. 41/2021 ; in tale caso, il contribuente potrà godere del maggior contributo emergente dall’istanza, con le modalità originariamente prescelte.

Ad esempio, se un contribuente ha percepito 1.000 euro di CFP ex D.L. n. 41/2021 , laddove effettuando i conteggi secondo questo nuovo arco temporale risultasse un CFP pari a 1.800 euro, potrà presentare istanza e vedersi riconoscere gli 800 euro di differenza.

Ipotesi di credito imposta locazioni decreto “Sostegni-bis”

La bozza del decreto Sostegni-bis prevede anche una riedizione del credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 maggio 2021.

Ricordiamo che la misura è usufruibile a condizione che questi soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Ricordiamo, inoltre, che al ricorrere dei requisiti il credito d’imposta per questa particolare tipologia di soggetti è pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo ed al 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

Imprese, professionisti, enti non commerciali

Ulteriormente, il decreto “Sostegni-bis” dovrebbe introdurre una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 ed anche in assenza di questo requisito per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta, in sostanza, dei medesimi soggetti che hanno potuto usufruire del CFP D.L. n. 41/2021 . Il credito d’imposta, in questo caso, è svincolato dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La bozza del decreto prevede che questo credito di imposta sia riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Quanto all’ammontare, ricordiamo che in questo caso il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda che comprendano almeno un immobile destinato all’attività.

Categoria:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *