Incentivo per favorire l’occupazione giovanile: le novità dal 1° gennaio 2021

di | 27 Gennaio 2021
Esonero contributivo per le nuove assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2021 e 2022

Premessa

Al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce ai datori di lavoro che, nel biennio 2021-2022, assumono (o trasformano) a tempo indeterminato soggetti che non hanno ancora compito 36 anni di età, un particolare esonero contributivo, che ricalca, seppur con alcune significative modifiche, quello previsto dall’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il citato articolo 1, comma 100 e seguenti, dispone quanto segue:

  1. ai datori privati che, dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi i premi e i contributi Inail, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  2. l’esonero spetta in relazione ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno compiuto il 30° anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore, fatto salvo quanto previsto dal comma 103 (fruizione parziale). Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore e non “stabilizzati”;
  3. limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esonero spetta ai soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età, ferme le condizioni previste;
  4. se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni;
  5. fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;
  6. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi a tale assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103 (fruizione parziale);
  7. l’esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo il limite di importo pari a 3.000 euro annui, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione: in tal caso, l’esonero si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni dei commi 103 (fruizione parziale), 104 (licenziamenti nei 6 mesi precedenti all’assunzione agevolata) e 105 (revoca);
  8. l’esonero opera, alle condizioni e con le modalità previste, anche nei casi di conversione, successiva al 1° gennaio 2018, di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, fermo il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione;
  9. l’esonero è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi i premi e i contributi Inail, fermi il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il requisito anagrafico, ai datori privati che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore:
    – attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall’articolo 1, comma 33, legge 13 luglio 2015, n. 107, o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 , o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, o pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
    – periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o in alta formazione;
  10. l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, illustriamo ora il contenuto della nuova misura agevolativa introdotta della legge di bilancio 2021.

Soggetti interessati

Datori di lavoro

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10 , della legge n. 178/2020, la fruizione del nuovo esonero contributivo è riservata a tutti i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, esclusi quelli domestici, che, nel biennio 2021-2022 – e dunque nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 – effettuino assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori in possesso di determinati requisiti anagrafici e non solo.

Anche se l’art. 1, comma 10 , della legge n. 178/2020, richiama l’esonero di cui alla legge di bilancio 2018, che prevedeva l’assunzione con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. n. 23/20215 , per l’Inps, l’esonero spetta anche se le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, hanno inteso applicare al rapporto di lavoro condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. n. 23/2015 (Inps, circ. 2 marzo 2018, n. 40, p. 2).

Lavoratori

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età, e che, quindi, abbiano al massimo 35 anni e 364 giorni (articolo 1, comma 10 , della legge n. 178/2020). Tali lavoratori non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro, fatta eccezione per un precedente contratto di apprendistato non “stabilizzato”.

Misura e durata

L’articolo 1, comma 10 , della legge n. 178/2020, dispone che:

a) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; e

b) per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;

effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma da 100 a 105 e 107 , della legge n. 205/2017, è riconosciuto nella misura del 100% – esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail – nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui; resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Quanto alla durata dell’esonero, essa è diversificata in base alla regione dove è ubicata la sede o l’unità produttiva nella quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione incentivata. Per la Sicilia la durata è di 48 mesi.

Cumulabilità

Per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 114 , della legge n. 205/2017, l’esonero di cui alla legge di bilancio 2018 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al loro periodo di applicazione: poiché l’articolo 1, comma 10 , della legge n. 178/2020, richiama tale esonero, ne deriva che la cumulabilità è esclusa anche in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani che non abbiano ancora compito il 36° anno di età.

Particolarità connesse al contratto di apprendistato

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato, l’esonero di cui all’articolo 1, comma da 10 a 15 , della legge di bilancio 2021, non spetta in relazioni alle assunzioni con tale tipologia contrattuale; inoltre, come accennato sopra, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero eventuali periodi di apprendistato presso lo stesso o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato (articolo 1, comma 101 e 114 , della legge n. 205/2017).

Come previsto dall’art. 1, comma 13 , della legge n. 178/2020, il beneficio in esame non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 106 (stabilizzazione) e 108 (assunzione presso lo stesso datore di ex studenti o ex apprendisti), della legge n. 205/2017. Ne deriva che, in tali ipotesi, continua a operare la disciplina previgente, e quindi:

a) l’esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo il limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato, dopo il 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero opera a decorrere dal 1° mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano i commi 103 (fruizione parziale), 104 (licenziamenti nei 6 mesi precedenti all’assunzione agevolata) e 105 (revoca);

L’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti a norma del comma 4 del medesimo articolo (si tratta dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante).

b) l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi premi Inail) è elevato al 100%, fermi il limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua e il requisito anagrafico, per i datori privati che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore:

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%: delle ore di alternanza previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ; del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ; del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) o in alta formazione (III livello).

Condizioni

L’articolo 1, comma 12 e 14 , della legge n. 178/2020, stabilisce alcune condizioni che devono essere rispettate per fruire dell’incentivo: per il dettaglio si veda quanto illustrato di seguito.

Principi generali

L’articolo 1, comma 12 , della legge n. 178/2020, prevede innanzitutto il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi fissati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; nel dettaglio, tale norma, prevede quanto segue:

  1. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o del contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale), anche se il lavoratore con diritto all’assunzione è utilizzato con contratto di somministrazione;
  2. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine, anche se, prima dell’utilizzo di un lavoratore con contratto di somministrazione, l’utilizzatore non ha preventivamente offerto la riassunzione al titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano dirette all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento ai lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore che, all’atto del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  5. quanto alla somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, esso viene computato in capo all’utilizzatore;
  6. se le norme incentivanti richiedono un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che, nel periodo considerato, hanno abbandonato il posto di lavoro per: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Si ricorda infine che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Licenziamenti precedenti e successivi

L’art. 1, comma 12 , della legge n. 178/2020, stabilisce espressamente che, fermi i principi generali di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti:

  1. individuali per giustificato motivo oggettivo, intendendosi per tali quelli determinati da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento (articolo 3seconda parte, della legge 15 luglio 1966, n. 604); ovvero
  2. collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il licenziamento intimato in violazione di quanto sopra (come si dirà meglio di seguito) comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Aiuti di stato

Il beneficio previsto di cui alla legge di bilancio 2021 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea.

Fruizione parziale e revoca dell’esonero

Al nuovo esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, si applicano anche i commi 103 e 105 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, che dispongono rispettivamente quanto segue:

  1. nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni;
  2. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o del lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi precedenti o nei 9 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito: per il computo del periodo residuo utile alla fruizione, la revoca non ha effetti sugli altri datori privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103 (fruizione parziale di cui sopra).

Risorse stanziate

Alla copertura degli oneri derivanti dalla misura in trattazione concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU (articolo 1, comma 15 , della legge n. 178/2020).

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