Una delle novità inedite contenute nel decreto consiste in una nuova definizione delle pendenze fiscali di importo ridotto, sulla stessa falsa riga del saldo e stralcio di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, i cui effetti rimangono comunque salvi.
Nel dettaglio, si prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (art. 3 del D.L. n. 119/2018, art. 16-bis del DL n. 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018).
Viene, però, prevista una condizione.
Tali debiti si devono riferire:
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi (le esclusioni sono le stesse previste per il precedente saldo e stralcio).
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, saranno disciplinate con apposito decreto attuativo.
Inoltre, viene precisato che:
- restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento;
- è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- sono sospesi i relativi termini di prescrizione.